Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 819/1932Art. 15
Regio decreto 819/1932

Art. 15 — Art. 11 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289, modificato

ELI /it/regio-decreto/1932/05/16/819/art/15parte di Regio decreto 819/1932
Art. 15. (Art. 11 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289, modificato). Ufficiali di porto. Possono concorrere alla nomina ad ufficiali di complemento nel Corpo delle Capitanerie di porto i cittadini italiani che abbiano conseguito una delle seguenti lauree: giurisprudenza; ingegneria; scienze matematiche e fisiche; scienze nautiche; scienze economiche e marittime; scienze economiche e commerciali o titolo equipollente rilasciato da Istituto equiparato; o la patente di capitano di lungo corso. Per la nomina a maggiore i concorrenti dovranno contare almeno 20 anni di servizio professionale, con tre anni almeno di funzioni direttive, presso societa' od aziende di navigazione od aziende di pesca marittima di notevole importanza, od in reparti amministrativi di cantieri navali importanti, ovvero in uffici pubblici attinenti alla navigazione ed ai servizi della marina mercantile. Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono contare rispettivamente almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale nelle aziende ed uffici suindicati; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 819/1932 · fonte Normattiva ↗

← Art. 14 Art. 16 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.