Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 819/1932Art. 13
Regio decreto 819/1932

Art. 13 — Art. 8 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289

ELI /it/regio-decreto/1932/05/16/819/art/13parte di Regio decreto 819/1932
Art. 13. (Art. 8 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289). Ufficiali chimici farmacisti. Possono concorrere alla nomina di ufficiale chimico farmacista di complemento della Regia marina i cittadini italiani che posseggano la laurea in chimica e farmacia, oppure il diploma di farmacista e la laurea in chimica pura. Al grado di maggiore puo' concorrere chi, oltre a possedere una delle condizioni di cui al precedente comma, sia professore ordinario o straordinario di Universita', tanto Regia quanto libera, o professore incaricato ufficiale stabile di una delle materie di insegnamento della facolta' di chimica e farmacia. Al grado di capitano puo' concorrere chi da almeno 15 anni possegga una delle condizioni di cui al comma 1°, e chi, pure possedendole da un tempo minore, sia direttore di farmacia di un ospedale provinciale. Al grado di tenente puo' concorrere chi sia da almeno 5 anni in possesso di una delle condizioni di cui al comma 1° e conti almeno 3 anni di esercizio professionale. Al grado di sottotenente puo' concorrere chi sia in possesso di una delle condizioni di cui al comma 1° ed inoltre abbia superato l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 819/1932 · fonte Normattiva ↗

← Art. 12 Art. 14 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.