Regio decreto 914/1931
Art. 96 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 18, 19, 20, modif.
Art. 96. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 18, 19, 20, modif.). Impiego civile di Stato ai sottufficiali di carriera. I sottufficiali di carriera possono, dopo aver ultimata la rafferma e fino a tutto il 14° anno di servizio, presentare domanda per uno dei seguenti impieghi civili di Stato: a) applicato nel personale d'ordine dell'amministrazione centrale della R. Marina (tutti i posti disponibili); b) applicato nel personale d'ordine degli arsenali militari marittimi (tutti i posti disponibili); e) magazziniere nel personale d'ordine dei magazzini militari marittimi (tutti i posti disponibili); d) capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico del Genio militare per la R. Marina (1/3 dei posti disponibili indipendentemente dal titolo di studio prescritto); e) capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico delle Direzioni Armi e Armamenti navali, limitatamente alle specialita' arteficieri, attrezzatori e cordari (1/3 dei posti disponibili); f) disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici della R. Marina (1/3 dei posti disponibili indipendentemente dal titolo di studio prescritto); g) impiegati d'ordine e di custodia nelle varie amministrazioni dello Stato, compresa, fra queste, l'Azienda delle Ferrovie dello Stato ed escluse quelle della Marina e della Guerra (un terzo dei posti disponibili in concorso con i sottufficiali del R. Esercito e col personale civile delle predette Amministrazioni che abbia diritto ad aspirarvi). L'accertamento della idoneita' a conseguire gli impieghi civili di cui sopra od all'ammissione ai relativi esami, quando prescritti, viene effettuato presso il Ministero della Marina da una commissione formata da un capitano di vascello o di fregata, presidente, da un ufficiale superiore commissario e da un funzionario civile della carriera amministrativa del Ministero della marina. All'assegnazione degli impieghi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) provvede il (Ministero della marina.; all'assegnazione dei posti di cui alla lettera g) provvede il Ministero della guerra. Nelle nomine ai posti di cui alla lettera g) i sottufficiali saranno intercalati nella misura di un sottufficiale a due civili ed alle stesse condizioni di carriera degli altri nominati. Il sottufficiale in nota per l'ammissione all'impiego civile di Stato perde titolo allo stesso all'atto in cui acquista diritto a pensione vitalizia. Perde altresi' titolo all'impiego il sottufficiale di carriera dispensato dal servizio per i motivi di cui all'art. 90, lettera d) n. 2, e lettera e).
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