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Regio decreto 914/1931

Art. 95 — Procedura

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/95parte di Regio decreto 914/1931
Art. 95. Procedura. L'autorita' che ha formato la commissione ne da' comunicazione al sottufficiale che vi e' sottoposto e rimette al presidente l'ordine di convocazione della commissione stessa con i seguenti documenti: 1°) rapporto sul fatto determinante la convocazione, con tutti gli eventuali documenti relativi; 2°) rapporto sulla condotta in generale dell'incolpato e sui mezzi di repressione adoperati; 3°) copia autentica degli specchi caratteristici e del foglio matricolare. Qualora l'autorita' che ebbe per ultima sotto i suoi ordini il giudicando non sia in grado, per la breve permanenza, di compilare il rapporto di cui al n. 2, questo deve essere richiesto alla destinazione precedente. Il presidente, dopo aver chiesto ai membri se sussista per essi qualcuno dei motivi di incompatibilita' di cui all'ultimo comma del precedente art. 94. fa loro prendere conoscenza degli atti e, successivamente, a mezzo del segretario, da' visione degli stessi al sottufficiale incolpato. Il presidente puo', di sua iniziativa ed a richiesta dei membri o dell'incolpato, chiedere nuovi documenti, citare testimoni anche estranei alla Marina, far eseguire o provocare nuove indagini. Compiuto tale lavoro preparatorio, fissa il giorno e l'ora della riunione e ne da' comunicazione all'autorita' dalla quale il sottufficiale da giudicare dipende, perche' ne disponga la presentazione nella localita' fissata dall'autorita' convocatrice. Le sedute della commissione di disciplina sono segrete. Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei -membri della commissione sull'importanza del parere che sono chiamati ad emettere, ricordando loro quanto e' detto nel secondo comma dell'art. 93. Fa quindi introdurre il sottufficiale sottoposto a commissione di disciplina e, data lettura dell'ordine di convocazione, invita il segretario a leggere gli atti dell'inchiesta. Il presidente e i membri della commissione, a mezzo del presidente, dopo la lettura degli atti possono, astenendosi da ogni apprezzamento, chiedere al sottufficiale i chiarimenti che ritengano necessari. Il sottufficiale sottoposto a commissione di disciplina non puo' fare nuove istanze ne esibire e chiedere produzione di nuovi documenti, ma puo' esporre ragioni a difesa anche in iscritto, se lo desidera. Uditi successivamente e separatamente i testimoni e proceduto, se necessario, agli opportuni confronti, il presidente chiede all'incolpato se ha nulla da aggiungere a sua giustificazione e, dopo aver interrogati i membri per conoscere se essi sono abbastanza edotti sui fatti sui quali debbono deliberare, congeda i testimoni e fa ritirare il sottufficiale sottoposto a giudizio. Qualora la commissione di disciplina ritenga, a tal punto, di non poter esprimere il proprio parere senza un supplemento d'istruttoria, sospende il procedimento e rimette gli atti all'autorita' che ha ordinato la convocazione, precisando i punti per le nuove indagini. In caso diverso mette ai voti il seguente quesito: «E' il sottufficiale N. N. meritevole di essere retrocesso per...? (specificare la mancanza commessa, tenendo presente l'art 92, lettera a), nn. 4, 6, 7, 8 e 9). La votazione e' palese ed i componenti della commissione vi procedono per ordine inverso di grado ed anzianita'. Il presidente, dopo aver fatto trascrivere, dal segretario, nell'apposito verbale, l'esito del procedimento e della votazione ed il conseguente parere della commissione ed aver fatto apporre, seduta stante, la firma dei componenti al verbale stesso, dichiara sciolta la commissione e trasmette gli atti all'autorita' che l'ha convocata. Questa li inoltra al Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, esprimendo il proprio parere. Il Ministro della marina, al quale spettano le decisioni, non potra', in massima, discostarsi, se non in favore del sottufficiale sottoposto a giudizio, dal parere della commissione di disciplina. Qualora pero', tenuto anche conto delle osservazioni dell'autorita' trasmittente, ritenga il parere della commissione non adeguato alla gravita' della mancanza che determino' il procedimento, puo' far rinnovare, per una volta, il giudizio.

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