Regio decreto 914/1931
Art. 94 — Ordinamento della commissione di disciplina
Art. 94. Ordinamento della commissione di disciplina. La commissione di disciplina e' normalmente formata di: 1 capitano di vascello, presidente; 1 ufficiale superiore, membro; 1 tenente di vascello o grado corrispondente, membro e segretario; e si riunisce sulla nave o nella sede indicata dall'autorita' convocatrice. La scelta dei membri e del presidente e' fatta fra gli ufficiali dipendenti dall'autorita' convocatrice. Uno dei membri deve essere ufficiale di Stato Maggiore. L'ufficiale che abbia fatto parte di commissione di disciplina non deve, di massima, essere nuovamente designato per tale incarico se non siano trascorsi almeno 3 mesi. Sulle navi isolate e' consentito al comando di bordo di derogare, per la formazione delle commissioni di disciplina, dalle norme predette: debbono pero' essere scelti, di preferenza, gli ufficiali piu' elevati in grado non incompatibili. Non possono far parte delle commissioni di disciplina: 1°) gli ufficiali della compagnia o del reparto di bordo ai quali appartiene l'incolpato; 2°) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente; 3°) l'offeso o il danneggiato, ed i parenti od affini sino al quarto grado inclusivamente, dell'inquisito, dell'offeso o del danneggiato; 4°) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito; 5°) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in precedente giudizio penale o commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi.
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