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Regio decreto 914/1931

Art. 97 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 56 e 57, modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/97parte di Regio decreto 914/1931
Art. 97. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 56 e 57, modif.). Invalidi per ferite, lesioni od infermita' contratte in servizio, ma non a causa di guerra. I militari invalidi per ferite, lesioni od infermita' contratte in servizio ma non a causa di guerra, gia' appartenenti al ruolo invalidi del Corpo Reale equipaggi marittimi soppresso con l'art. 2 del R. decreto-legge 24 maggio 1924, n. 764, e trasferiti nel ruolo transitorio di cui all'art. 3 dello stesso Regio decreto-legge, cesseranno di appartenere a tale ruolo transitorio al compimento del ventesimo anno di servizio effettivo, qualora abbiano diritto al massimo della pensione di riposo, o man mano che lo raggiungeranno, venendo collocati a riposo d'autorita'. Cesseranno inoltre da tale ruolo transitorio se prima del ventesimo anno di servizio abbiano ottenuto un impiego civile a norma delle disposizioni vigenti oppure debbano essere collocati a riposo per assoluta inabilita' a prestare qualunque dei servizi indicati nel successivo comma. I militari inscritti nel ruolo transitorio di cui e' cenno nel primo comma dovranno essere in grado di disimpegnare uno dei seguenti servizi, o altri analoghi: capo portinaio, capo ordinanza, guardiano, postino, scritturale, consegnatario di materiali, viveri o vestiario. I militari inscritti nel ruolo transitorio non possono avere promozioni. E' fatta eccezione per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni previste dal decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62. Per l'avanzamento di questi non sono richiesti ne' il periodo d'imbarco ne la frequenza dei corsi prescritti per i sottufficiali degli altri ruoli. Non sono consentite ulteriori ammissioni di sottufficiali invalidi nel ruolo transitorio sopradetto.

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