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Regio decreto 914/1931

Art. 7 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 2, modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/7parte di Regio decreto 914/1931
Art. 7. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 2, modif.). Finalita' del personale volontario. Il personale volontario del Corpo Reale equipaggi marittimi e' istituito essenzialmente per provvedere alla Regia Marina i sottufficiali di carriera ed i militari a lunga ferma necessari al servizio. I sottufficiali di carriera si reclutano esclusivamente fra i sotto capi brevettati.

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