Regio decreto 914/1931
Art. 6 — Funzioni del grado superiore
Art. 6. Funzioni del grado superiore. Il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi puo' concedere, con le modalita' indicate dal regolamento e nei limiti delle tabelle delle singole destinazioni, le funzioni del grado superiore fino a quello di capo di 1ª classe ai militari volontari ed ai sottufficiali di carriera. I comandanti in capo di squadra e di dipartimento militare marittimo, i comandanti superiori navali o di navi isolate all'estero, possono, quando imprescindibili esigenze di servizio lo richiedano, concedere le funzioni di sotto capo ai comuni di 1ª classe. Le funzioni del grado superiore, comunque concesse, hanno carattere temporaneo e riflessi puramente disciplinari, ma non di carriera ne' sulle competenze, ad eccezione degli assegni speciali di bordo, conformemente all'art. 5 del regolamento approvato col R. decreto 9 agosto 1929, n. 1744.
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