Regio decreto 914/1931
Art. 8 — (T
Art. 8. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 3; R. D. L. 15 ottobre 1925, n. 1927, art. 1; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 9, modif.). Facolta' di ordinare arruolamenti volontari ordinari e volontari a premio. Il Ministero della marina ha facolta' di ordinare arruolamenti volontari ordinari con ferma di 6 anni per la formazione dei sottufficiali di carriera delle varie categorie e specialita' del Corpo Reale equipaggi marittimi. Ha facolta' inoltre di ordinare arruolamenti volontari a premio con ferma di anni 4 per qualunque categoria e specialita' del Corpo Reale equipaggi marittimi, nonche' di bandire concorsi fra gli arruolati volontari a premio, per corrispondere ad eventuali necessita' nei ruoli di carriera.
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