Regio decreto 914/1931
Art. 49 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 2°, 3° e 5° comma, modif.
Art. 49. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 2°, 3° e 5° comma, modif.). Idoneita'. Nessuno puo' conseguire la promozione al grado superiore se non e' giudicato pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e non possiede i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura. Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 914/1931 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.