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Regio decreto 914/1931

Art. 48 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 13; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 6, 1° comma, modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/48parte di Regio decreto 914/1931
Art. 48. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 13; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 6, 1° comma, modif.). Classifica a comune di prima classe. Eliminazione degli inidonei a fine corso. Gli allievi provenienti dai giovani borghesi vengono classificati comuni di 1ª classe dal 1° dicembre dell'anno in cui termina il corso ordinario ed il tirocinio pratico quando prescritto. Gli allievi meccanici, per i quali il corso ordinario ha durata di due anni, vengono classificati comuni di 1ª classe dal 1° dicembre successivo al termine del 1° anno di corso. L'anzianita' relativa dei comuni di 1ª classe e' stabilita dalla graduatoria di esami. A parita' di punti sono preferiti gli orfani di guerra o della causa nazionale e per ultimo i piu' anziani di eta'. Gli allievi riprovati agli esami vengono prosciolti d'autorita' od ammessi ai corsi suppletivi od agli esami di riparazione previsti dai regolamenti delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi. Se dichiarati idonei nella nuova prova vengono classificati comuni di 1ª classe in coda al proprio corso; se inidonei prosciolti dalla ferma.

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