Regio decreto 914/1931
Art. 47 — (T
Art. 47. (T. U. 21 agosto 1924. n. 1525, art. 12, 3°, 4°, 5° comma; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 3, 2° e 3° comma, modif.). Classifica degli arruolati volontari provenienti dai giovani borghesi e dal personale di leva. Eliminazioni durante il corso O. I giovani borghesi ammessi a contrarre arruolamento volontario ordinario od a premio nel Corpo Reale equipaggi marittimi vengono classificati comuni di 2ª classe nella categoria e specialita' per la quale fu indetto l'arruolamento e destinati a seguire, in apposite scuole a terra ed a bordo, il corso ordinario ed eventualmente il tirocinio pratico di cui all'art. 12. Gli allievi che durante il corso non diano affidamento di riuscita almeno regolare, anche se per cause indipendenti dalla loro volonta', vengono prosciolti di autorita' dalla ferma contratta, con le modalita' stabilite dai regolamenti delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi. Il proscioglimento di cui sopra puo' anche avere luogo a domanda, entro i primi tre mesi di corso, a norma dell'art. 19. Gli arruolati a premio provenienti dal personale di leva non seguono corso: se comuni di 2ª classe vengono classificati comuni di 1ª classe dalla data di decorrenza della ferma volontaria: se comuni di 1ª classe o sottocapi conservano la classifica od il grado raggiunti.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 914/1931 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.