Regio decreto 914/1931
Art. 46 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, comma 4°
Art. 46. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, comma 4°). Decorrenza del servizio agli effetti economici. Agli effetti economici e di pensione la decorrenza del servizio dei sottufficiali della R. marina e dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi resta fissata dal 17° anno di eta' compiuto per coloro che hanno iniziato il servizio anteriormente a tale eta', o dalla data di arruolamento per coloro che hanno iniziato il servizio dopo il compimento del 17° anno di eta'.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 914/1931 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.