Regio decreto 914/1931
Art. 45 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 53 e 55, modif.
Art. 45. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 53 e 55, modif.). Pensioni. Il trattamento di pensione normale e privilegiato spettante ai sottufficiali ed ai militari del Corpo Reale equipaggi marittimi e' regolato dalle disposizioni speciali vigenti in materia. I sottufficiali che cessano dal servizio in base all'art. 90, lettera b), perche' riformati, hanno diritto a pensione di riforma, liquidata in base alle disposizioni vigenti sulle pensioni, purche' abbiano compiuto 15 anni di servizio e la riforma avvenga prima del raggiungimento dei 20 anni di servizio.
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