Regio decreto 914/1931
Art. 50 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 1° comma, e 5, 3° comma, modif.
Art. 50. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 1° comma, e 5, 3° comma, modif.). Divisione dei ruoli. L'avanzamento ha luogo per categorie e specialita', con promozioni successive da un grado a quello immediatamente superiore, con le norme stabilite dal presente testo unico o dal regolamento per la sua applicazione. I militari delle specialita' la cui costituzione gerarchica e' limitata possono, purche' volontari, progredire, ma soltanto in altra specialita' della stessa categoria.
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