Regio decreto 914/1931
Art. 35 — Richiami dal congedo del personale di leva
Art. 35. Richiami dal congedo del personale di leva. La legge sulla leva di mare fissa le norme relative ai richiami per istruzione, mobilitazione od altre eventualita' dei militari di leva del Corpo Reale equipaggi marittimi in congedo. I sottufficiali di leva in congedo, possono, in tempo di mobilitazione, essere richiamati in servizio, indipendentemente dal richiamo della propria classe di leva, fino al 55° anno di eta'.
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