Regio decreto 914/1931
Art. 36 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 42, 44 - 1°, 2° e 3°, comma - 50 e 62, modif.
Art. 36. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 42, 44 - 1°, 2° e 3°, comma - 50 e 62, modif.). Assegni fissi ed eventuali. Gli stipendi e le paghe, nonche' le indennita' fisse ed eventuali ed i soprassoldi di terra e di bordo spettanti ai sottufficiali (di carriera e di leva) ed agli altri militari del Corpo Reale equipaggi marittimi (volontari e di leva) sono stabiliti da disposizioni speciali. La paga che le vigenti disposizioni assegnano ai secondi capi anziani, di cui al testo unico approvato col R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, s'intende attribuita ai secondi capi di cui al presente testo unico La paga dei sottocapi brevettati e dei sottocapi volontari a premio che hanno ultimata la ferma complementare a premio di due anni e' di L. 7,30.
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