Regio decreto 914/1931
Art. 34 — Congedamento del personale di leva
Art. 34. Congedamento del personale di leva. I militari del Corpo Reale equipaggi marittimi ed i sottufficiali di leva vengono, quando non vincolati a maggior servizio in base agli articoli 31 e 32, congedati al termine della ferma di leva in conformita' della legge sulla leva di mare.
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