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Regio decreto 914/1931

Art. 3 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 6, comma 1°

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/3parte di Regio decreto 914/1931
Art. 3. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 6, comma 1°). Ruoli del personale. Ciascuna categoria e specialita' in servizio ha il proprio ruolo distinto per il personale volontario e per quello di leva. Ciascun ruolo e' distinto per i vari gradi.

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