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Regio decreto 914/1931

Art. 4 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 5, commi 1°, 2°, 4° e 5°, e 15, comma 1°, modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/4parte di Regio decreto 914/1931
Art. 4. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 5, commi 1°, 2°, 4° e 5°, e 15, comma 1°, modif.). Gerarchia dei sottufficiali della Regia marina e dei militari del Corpo Reali equipaggi marittimi e loro corrispondenza di grado col Regio esercito. La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali della Regia marina e dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi con quelli del R. Esercito e' la seguente: R. Marina. R. Esercito. Militari del C.R.E.M. Comune di 2ª e di 1ª classe Soldato e appuntato Sotto capo Caporal maggiore Sottufficiali. 2° Capo Sergente Maggiore Capo di 3ª classe Maresciallo Capo di 2ª classe Maresciallo Capo Capo di 1ª classe Maresciallo Maggiore I sottufficiali costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali ed i sottocapi e comuni. Ai sottocapi volontari ordinari giudicati meritevoli di proseguire la carriera e' assegnata la classifica di sottocapi brevettati, giusta l'art. 69. Per ciascuna categoria e specialita' la composizione gerarchica e' stabilita dal Ministero in relazione alle esigenze dei vari servizi. Per le categorie aiutanti e istruttori educazione fisica la gerarchia e' costituita dai soli gradi di 2° capo, capo di 3°, 2ª e. 1ª classe. Gli aiutanti e gli istruttori educazione fisica si reclutano fra i secondi capi di qualunque categoria che soddisfino a determinati requisiti ed accettino il trasferimento.

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