Regio decreto 914/1931
Art. 2 — T. U. 21 agosto 1921, n, 1525, art. 4, commi 1°, 2° e 3°; R. D. L 3 marzo 1927, n. 756, art. 3-a
Art. 2. (T. U. 21 agosto 1921, n, 1525, art. 4, commi 1°, 2° e 3°; R. D. L 3 marzo 1927, n. 756, art. 3-a), modif.). Categorie e specialita' del C. R. E. M. Il personale del Corpo Reale equipaggi marittimi e' diviso nelle seguenti categorie: marinai - segnalatori - cannonieri - torpedinieri - radiotelegrafisti - aiutanti - carpentieri - meccanici - fuochisti - infermieri - furieri - istruttori educazione fisica - musicanti - trombettieri - servizi portuali. Le categorie possono essere divise in specialita' a seconda delle esigenze di servizio, con determinazione ministeriale. I particolari dell'ordinamento di ciascuna categoria e specialita' sono definiti con determinazione ministeriale.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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