Regio decreto 914/1931
Art. 1
Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del C. R. E. M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marina. Art. 1. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 1 modif.). Distinzione del personale del C.R.E.M. Il personale del Corpo Reale equipaggi marittimi si distingue in volontario e di leva. E' personale volontario od a lunga ferma, quello che: a) si e' arruolato volontariamente assumendo la ferma ordinaria di anni 6 o quella a premio di anni 4; b) ha commutato la ferma normale di leva in quella volontaria a premio; c) ha commutato la ferma a premio in quella ordinaria; d) si e' vincolato a ferme complementari a premio; e) si e' vincolato a rafferma o l'ha compiuta. E' personale di leva quello che: a) compie l'obbligo di servizio militare in conformita' delle leggi sulla leva marittima; b) rimane in servizio a termini degli articoli 31 e 32.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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