Regio decreto 914/1931
Art. 16 — Ferme complementari a premio
Art. 16. Ferme complementari a premio. Il Ministro della marina ha facolta' di concedere ai sotto capi volontari a premio successive ferme complementari a premio della durata di due anni la prima e di un anno le altre. Le domande relative debbono essere presentate entro i sei mesi anteriori allo scadere delle singole ferme o dopo l'esito sfavorevole del corso I.G.P. Anche in questi casi si applicano le limitazioni di cui al terzo comma del precedente art. 15.
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