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Regio decreto 914/1931

Art. 15 — Commutazione della ferma volontaria a premio in quella volontaria ordinaria

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/15parte di Regio decreto 914/1931
Art. 15. Commutazione della ferma volontaria a premio in quella volontaria ordinaria. Il Ministro della marina ha facolta' di commutare la ferma volontaria a premio in quella ordinaria, previo il concorso di cui all'art. 8 e dopo l'esito favorevole del corso I.G.P., ai sotto capi volontari a premio, eccettuati quelli di cui all'articolo 14. Nel caso di insuccesso al corso predetto, il maggior tempo trascorso alle armi deve intendersi volontariamente prestato senza vincolo di ferma, salvo che gli interessati non chiedano ed ottengano la ferma complementare a premio di cui al successivo art. 16, nel qual caso il tempo eccedente viene computato nella ferma stessa. La commutazione della ferma volontaria a premio in quella ordinaria non puo' essere concessa a chi ottenne l'assentimento di contrarre matrimonio in via eccezionale (salvo i casi di permessi in extremis), ne' a chi contrasse matrimonio senza il prescritto assenso o matrimonio religioso non valido agli effetti civili.

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