Regio decreto 914/1931
Art. 14 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, 5° comma, modif.
Art. 14. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, 5° comma, modif.). Commutazione delle ferma di leva in quella volontaria a premio di anni 4. Il Ministro della marina ha facolta', in relazione alle esigenze organiche, di commutare la ferma di leva in quella volontaria a premio di anni 4, ai sotto capi e comuni che ne facciano domanda dopo 12 mesi di servizio. Questi militari non seguono il corso ordinario di cui all'art. 12 e non possono, in alcun caso, aspirare alla commutazione della ferma volontaria a premio in quella ordinaria. La commutazione della ferma di leva in quella volontaria a premio di anni 4 non puo' essere concessa a chi ottenne assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale (salvo i casi di permessi in extremis), ne' a chi contrasse matrimonio senza il prescritto assenso o matrimonio religioso non valido agli effetti civili.
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