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Regio decreto 914/1931

Art. 13 — Esami di idoneita' al grado di sottotenente del C.R.E.M

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/13parte di Regio decreto 914/1931
Art. 13. Esami di idoneita' al grado di sottotenente del C.R.E.M. in servizio permanente effettivo. I capi di 1ª classe di carriera debbono, per conseguire l'idoneita' al grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanente effettivo, superare, senza seguire apposito corso, gli esami di cultura generale e pratico-professionale stabiliti dal regolamento per l'applicazione del presente testo unico. Il regolamento stesso detta le norme per la chiamata, l'esclusione e la ripetizione degli esami. La rinuncia agli esami di idoneita' al grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi e' equiparata, a tutti gli effetti, alla esclusione dagli stessi, salvo il caso in cui la rinunzia sia determinata da temporanea infermita', o da causa di forza maggiore debitamente comprovata.

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