Regio decreto 914/1931
Art. 12 — (T
Art. 12. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 12, 3° comma; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 3, 1° comma, modif.). Corsi di istruzione teorico-pratica per il personale volontario. Il personale volontario segue in apposite scuole, a terra od a bordo, i seguenti corsi di istruzione teorico-pratica: Corso O. (Ordinario) per gli allievi volontari ordinari od a premio appena ammessi alle armi; completato, per alcune categorie, da un periodo di tirocinio pratico. Corso I. G. P. (Istruzione generale professionale) per i sotto capi volontari ordinari od a premio che aspirino a proseguire nella carriera ed ottengano, al termine del 4° anno di ferma, di parteciparvi. I sotto capi volontari ordinari esclusi dal corso I. G. P. possono venir prosciolti di autorita' dall'ulteriore ferma volontaria e congedati, in base al disposto del successivo art. 19. Corso P. (Perfezionamento) per i secondi capi di carriera che aspirino all'avanzamento a capo di 3ª classe ed ottengano di parteciparvi. Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico, l'ordinamento ed i regolamenti delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi, fissano la durata dei corsi, le modalita' relative allo svolgimento degli stessi ed agli esami di riparazione, nonche' la procedura da seguire per le esclusioni e gli esoneri dai corsi I.G.P. e P. dei sotto capi volontari ordinari e dei secondi capi di carriera. La rinuncia alla frequenza dei corsi I.G.P. e P. e', a tutti gli effetti, equiparata alla esclusione dagli stessi.
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