Regio decreto 914/1931
Art. 11 — (T
Art. 11. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 12, commi 1° e 2°, e 14, comma 1°; R. D. L. 9 novembre 1924, n. 1992, art. 3; R. D. L. 21 marzo 1929, n. 619, modif.). Eta' dei volontari. Agevolazioni ai giovani in possesso di speciali requisiti. Il Ministero stabilisce, di volta in volta, l'eta' minima e massima degli arruolandi, tenendo presente che i volontari debbono, in ogni caso, aver raggiunti i 17 anni all'atto della decorrenza della ferma, secondo le prescrizioni dell'art. 17. I figli e gli orfani degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo od in congedo, provenienti dal personale di carriera, della Regia marina e di altri Corpi armati dello Stato, gli allievi delle navi scuola marinaretti o di istituti aventi analoghe finalita', ed i connazionali residenti all'estero possono essere ammessi agli arruolamenti volontari anche se in eta' inferiore di un anno a quella fissata per gli altri candidati, ferma la disposizione di cui al comma precedente circa l'eta' minima di 17 anni. I connazionali residenti all'estero possono anche essere ammessi con eta' superiore di un anno a quella stabilita per gli altri candidati. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale ed i provenienti dalle navi scuola marinaretti e dalle scuole professionali per la maestranza marittima, purche' in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', hanno precedenza assoluta su tutti i candidati. Gli avanguardisti che dimostrino di aver compiuto in modo soddisfacente almeno un anno di servizio in tale qualita' hanno, a parita' di punto di merito negli esami di concorso o di titolo di studio se l'arruolamento ha luogo per titoli, la precedenza, sugli altri candidati, dopo pero' quelli indicati nel comma precedente.
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