Regio decreto 914/1931
Art. 17 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, commi 2° e 3°, modif.
Art. 17. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, commi 2° e 3°, modif.). Decorrenze delle ferme volontarie. Agli effetti del compimento dell'obbligo assunto, la decorrenza della ferma volontaria e' computata al 1° dicembre dell'anno in cui l'arruolato termina. con esito favorevole, il corso ordinario di cui all'art. 12. Per i provenienti dal personale di leva, la ferma volontaria a premio decorre dal 1° dicembre successivo alla data commutazione.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 914/1931 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.