Regio decreto 914/1931
Art. 110 — Disposizioni finanziarie transitorie
Art. 110. Disposizioni finanziarie transitorie. Ai sottufficiali che attualmente rivestono il grado di secondo capo previsto dalle disposizioni anteriori al presente testo unico, ed a coloro che perverranno al grado stesso in applicazione dell'art. 106 spetta la paga prevista dalle vigenti disposizioni per i secondi capi, fino alla loro eliminazione per successiva promozione o per cessazione dal servizio.
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