Regio decreto 914/1931
Art. 111 — T. U. 21 novembre 1924, n. 1525, art. 71
Art. 111. (T. U. 21 novembre 1924, n. 1525, art. 71). Delega di attribuzioni e facolta'. Le attribuzioni e le facolta' conferite dal presente testo unico al Ministero o al Ministro per la marina, possono essere delegate, con decreto Ministeriale, al Comando superiore o al Comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per la marina: Sirianni. Il Ministro per le finanze: Mosconi.
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