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Regio decreto 914/1931

Art. 109 — Ruoli organici; quadri di avanzamento; esclusioni

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/109parte di Regio decreto 914/1931
Art. 109. Ruoli organici; quadri di avanzamento; esclusioni. I ruoli organici dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe di cui all'art. 5 e le disposizioni relative all'avanzamento dettate dal presente testo unico entreranno in vigore dalla data di approvazione dei quadri di avanzamento ordinari per il 1931-1932. Fino a tale data continueranno ad essere applicate le norme vigenti prima del presente testo unico. Nell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 71 (quarto comma, n. 3°), 72 (terzo comma, n. 2°), 73 (terzo comma, n. 2°) e 74 (quarto comma, n. 3°), non si tiene conto delle esclusioni dai quadri di avanzamento avvenute prima dell'entrata in vigore del presente testo unico.

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