Regio decreto 778/1931
Art. 7 — Quando la scheda riguarda una sentenza penale, oltre le indicazioni di cui all'articolo precedente, deve cont…
Art. 7. Quando la scheda riguarda una sentenza penale, oltre le indicazioni di cui all'articolo precedente, deve contenere la menzione delle misure di sicurezza, che sono state applicate, revocate o sostituite, e se il condannato e' stato, con la stessa sentenzia, dichiarato delinquente o contravventore abituale, o professionale, o delinquente per tendenza. Dalla scheda deve, inoltre, risultare se il giudice ha ordinato l'applicazione provvisoria di pene accessorie ovvero la cessazione di quelle provvisoriamente applicate. Se siano piu' i reati, per cui una stessa persona e' stata giudicata, ne e' fatta menzione sulla scheda distintamente per ciascuno di essi, secondo l'ordine seguito nella sentenza.
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Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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