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Regio decreto 778/1931

Art. 7 — Quando la scheda riguarda una sentenza penale, oltre le indicazioni di cui all'articolo precedente, deve cont…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/7parte di Regio decreto 778/1931
Art. 7. Quando la scheda riguarda una sentenza penale, oltre le indicazioni di cui all'articolo precedente, deve contenere la menzione delle misure di sicurezza, che sono state applicate, revocate o sostituite, e se il condannato e' stato, con la stessa sentenzia, dichiarato delinquente o contravventore abituale, o professionale, o delinquente per tendenza. Dalla scheda deve, inoltre, risultare se il giudice ha ordinato l'applicazione provvisoria di pene accessorie ovvero la cessazione di quelle provvisoriamente applicate. Se siano piu' i reati, per cui una stessa persona e' stata giudicata, ne e' fatta menzione sulla scheda distintamente per ciascuno di essi, secondo l'ordine seguito nella sentenza.

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