Regio decreto 778/1931
Art. 8 — La scheda e' formata in base ai dati desunti dalle sentenze e dai provvedimenti da iscrivere nel casellario, …
Art. 8. La scheda e' formata in base ai dati desunti dalle sentenze e dai provvedimenti da iscrivere nel casellario, e dagli altri atti del procedimento, e, dopo essere stata sottoscritta dal funzionario che l'ha estesa, viene presentata, non piu' tardi delle ventiquattro ore, al cancelliere dirigente, o ad altro funzionario da lui delegato, il quale ne verifica la regolarita', e, approvandola, vi appone la sua firma. Della formazione della scheda e' fatta menzione in margine all'originale della sentenza o del provvedimento, cui la scheda si riferisce, e nel registro generale degli affari Penali.
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Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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