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Regio decreto 778/1931

Art. 8 — La scheda e' formata in base ai dati desunti dalle sentenze e dai provvedimenti da iscrivere nel casellario, …

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/8parte di Regio decreto 778/1931
Art. 8. La scheda e' formata in base ai dati desunti dalle sentenze e dai provvedimenti da iscrivere nel casellario, e dagli altri atti del procedimento, e, dopo essere stata sottoscritta dal funzionario che l'ha estesa, viene presentata, non piu' tardi delle ventiquattro ore, al cancelliere dirigente, o ad altro funzionario da lui delegato, il quale ne verifica la regolarita', e, approvandola, vi appone la sua firma. Della formazione della scheda e' fatta menzione in margine all'originale della sentenza o del provvedimento, cui la scheda si riferisce, e nel registro generale degli affari Penali.

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