Regio decreto 778/1931
Art. 6 — La scheda pel casellario giudiziale deve contenere l'indicazione del cognome, nome, paternita', maternita', l…
Art. 6. La scheda pel casellario giudiziale deve contenere l'indicazione del cognome, nome, paternita', maternita', luogo e data di nascita della persona cui si riferisce, e tutte le altre notizie, che valgono a identificarla, compresa la indicazione del soprannome o pseudonimo. La scheda medesima deve, inoltre, indicare l'Autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza o il provvedimento, la data della pronuncia, il dispositivo e tutti gli articoli di legge applicati.
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Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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