Regio decreto 225/1931
Art. 49 — La Commissione di sorveglianza e' composta di non meno di tre membri e non piu' di nove, uno dei quali sara' …
Art. 49. La Commissione di sorveglianza e' composta di non meno di tre membri e non piu' di nove, uno dei quali sara' un rappresentante delegato dall'Ente fondatore o dall'Assemblea dei soci e gli altri saranno eletti a maggioranza relativa fra i depositanti e gli altri creditori dell'Istituto in un'adunanza di essi, convocata e presieduta dal liquidatore. Il liquidatore deve subito notificare agli eletti la loro nomina. Sono incompatibili con l'ufficio di membri della Commissione coloro che abbiano obbligazioni di qualsiasi natura o liti con l'Istituto. Non sono ammessi alla votazione i depositanti e gli altri creditori che abbiano un credito di cinquanta lire o meno. Quando il numero dei depositanti sia superiore a tremila il Ministero, sentito il Consiglio di Stato, nell'indire le elezioni della Commissione di sorveglianza, stabilisce la misura del credito minimo occorrente per partecipare alla votazione. In nessun caso possono essere esclusi da essa coloro che abbiano un credito superiore alle lire 500.
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