Regio decreto 225/1931
Art. 48 — Per essere ammessi all'adunanza, i depositanti debbono dimostrare tale loro qualita' mediante l'esibizione de…
Art. 48. Per essere ammessi all'adunanza, i depositanti debbono dimostrare tale loro qualita' mediante l'esibizione dei loro libretti, se questi sono al portatore. Anche gli altri creditori dell'Istituto debbono fornire la dimostrazione di tale loro qualita'. Il liquidatore deve accertare la identita' dei depositanti, i libretti dei quali sono nominativi. Gli Istituti di credito e i Corpi morali, i quali siano creditori dell'Istituto, debbono indicare in iscritto al liquidatore il nome della persona che li rappresentera' nell'adunanza dei creditori. I depositanti chiamati a far parte della Commissione, i quali siano possessori di libretti al portatore, debbono convertirli in libretti nominativi o depositarli presso l'Istituto finche' durano in ufficio. Decade dall'ufficio di membro della Commissione di vigilanza quello fra gli eletti dall'Assemblea dei depositanti e degli altri creditori che cessi di essere creditore dell'Istituto o venga a trovarsi nei casi di incompatibilita' stabiliti dal successivo art. 49. Se la Commissione e' composta di cinque membri o meno, il liquidatore provvedera' alle vacanze verificatesi per qualsiasi motivo fra i rappresentanti dei depositanti e degli altri creditori, convocandone entro otto giorni l'adunanza affinche' proceda, con le forme e le limitazioni determinate dal successivo art. 49, alla sostituzione dei membri mancanti. Se e' composto di piu' di cinque membri, si procede con le stesse norme alla surrogazione, soltanto nel caso che i membri mancanti siano due o piu'. Nello stesso termine si provvedera' alla surrogazione del rappresentante delegato dall'Ente fondatore o dall'Assemblea dei soci, che venga a cessare dall'ufficio; il liquidatore curera' di dare immediato avviso dell'avveratasi mancanza agli interessati affinche' provvedano, ai termini del successivo articolo 49, alla surrogazione.
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