Regio decreto 225/1931
Art. 50 — Entro 5 giorni dalla notificazione della nomina, i membri della Commissione di sorveglianza debbono eleggere …
Art. 50. Entro 5 giorni dalla notificazione della nomina, i membri della Commissione di sorveglianza debbono eleggere il Presidente e darne notizia al Ministero. Il Presidente rappresenta la Commissione nelle sue relazioni col liquidatore e col Ministero. Se il Presidente e' impedito, ne fa le veci quello fra i commissari che fu nominato col maggior numero di voti. Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti, secondo le disposizioni dell'art. 359 del Codice di Procedura Civile. In caso di parita' di voti, ha prevalenza quello del Presidente o di chi ne fa le veci. Il liquidatore interviene con voto consultivo alle sedute della Commissione, le cui deliberazioni sono trascritte in apposito registro da tenersi a norma dell'art. 23 del presente regolamento.
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