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Regio decreto 225/1931

Art. 30 — Le ispezioni sono ordinarie o straordinarie

ELI /it/regio-decreto/1931/02/05/225/art/30parte di Regio decreto 225/1931
Art. 30. Le ispezioni sono ordinarie o straordinarie. Esse debbono mirare in particolar modo all'accertamento: 1° della corrispondenza dei libri e registri dell'Istituto con le situazioni semestrali e con i rendiconti annuali; 2° dei titoli di credito, dei valori e del danaro risultanti dalle scritture; 3° dell'osservanza delle disposizioni della legge, del presente regolamento e dello statuto rispetto ai depositi, ai modi di impiego, al fondo di riserva; 4° del buon andamento generale dei servizi amministrativi e contabili dell'Istituto. L'Ispettore nella verifica del portafoglio deve determinare lo stato delle cambiali in sofferenza e l'entita' delle cambiali riscontate presso terzi, nonche' porre speciale avvertenza alle ripetute integrali rinnovazioni delle cambiali, nei casi in cui queste siano ammesse dallo statuto.

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