Regio decreto 225/1931
Art. 31 — Ogni ispezione deve essere iniziata nel giorno stesso in cui i funzionari incaricati di compierla si presenta…
Art. 31. Ogni ispezione deve essere iniziata nel giorno stesso in cui i funzionari incaricati di compierla si presentano all'Istituto, dovra' continuare senza interruzione nei giorni successivi fino al suo compimento con quelle precauzioni che i funzionari stessi crederanno necessarie per assicurarne il risultato. Nell'eseguire le ispezioni si deve aver riguardo alle esigenze del pubblico servizio dell'Istituto. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto interessato e il Direttore di esso o coloro che li rappresentano sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dai funzionari che hanno l'incarico della ispezione e debbono fare assistere alla ispezione il capo dei servizi ai quali si riferisce il riscontro.
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