Regio decreto 225/1931
Art. 29 — La vigilanza sugli Istituti e' esercitata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per mezzo dell'esame…
Art. 29. La vigilanza sugli Istituti e' esercitata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per mezzo dell'esame delle situazioni semestrali dei conti, dei rendiconti annuali e degli altri documenti prescritti dal presente regolamento, e per mezzo di ispezioni eseguite dagli ispettori del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e in tutti quegli altri modi che, a seconda delle evenienze, si renderanno opportuni. Inoltre, quando risulti che il Consiglio di amministrazione di un Istituto o l'Assemblea dei soci di una Cassa di risparmio abbiano preso una deliberazione contraria alla legge, al presente regolamento, allo statuto o ai propri regolamenti interni in vigore al momento della deliberazione, il Ministero promuovera', mediante decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento della deliberazione stessa. In tal caso il Ministero deve avvertire l'Istituto che e' in corso il provvedimento di annullamento e che intanto rimane sospesa l'esecuzione della deliberazione.
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