Regio decreto 148/1931
Art. 51 — Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 40 e 41 sono inflitte dai superiori locali all'uopo delegat…
Art. 51. Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 40 e 41 sono inflitte dai superiori locali all'uopo delegati dal direttore, secondo gli ordinamenti in vigore, senza speciali formalita' di procedura, ma sentite le giustificazioni degli incolpati.
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