Regio decreto 148/1931
Art. 50 — La recidiva entro un anno di mancanze previste negli articoli 42, 43 e 44 puo' dar luogo all'applicazione del…
Art. 50. La recidiva entro un anno di mancanze previste negli articoli 42, 43 e 44 puo' dar luogo all'applicazione della pena di grado immediatamente superiore a quella precedentemente inflitta.
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