Regio decreto 148/1931
Art. 49 — I mandanti, gli istigatori ed i complici, in mancanze previste dal presente regolamento, sono puniti alla par…
Art. 49. I mandanti, gli istigatori ed i complici, in mancanze previste dal presente regolamento, sono puniti alla pari degli autori principali. Soggiace parimenti alla stessa punizione, comminata pel colpevole in primo grado, chi, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunciare ai superiori fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente regolamento.
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