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Regio decreto 148/1931

Art. 48 — Al colpevole di piu' mancanze che vengono giudicate contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare c…

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Art. 48. Al colpevole di piu' mancanze che vengono giudicate contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare comminata per la mancanza piu' grave. Per le mancanze commesse da due o piu' agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione e' aumentata di un grado a tutti i colpevoli. Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo stato di tentativo, salvi i casi per cui e' disposto diversamente.

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