Regio decreto 148/1931
Art. 47 — Gli agenti in prova, che incorrano in una delle mancanze indicate negli articoli 42 a 45 del presente regolam…
Art. 47. Gli agenti in prova, che incorrano in una delle mancanze indicate negli articoli 42 a 45 del presente regolamento, possono essere licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno. La deliberazione del licenziamento e' di competenza del direttore e deve essere preceduta dalla constatazione delle mancanze e loro contestazioni agli incolpati, senza che sia necessaria l'effettuazione di una formale inchiesta ne' il giudizio consultivo del Consiglio di disciplina. Gli agenti in prova licenziati non possono essere riammessi in servizio.
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