Regio decreto 148/1931
Art. 46 — Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunqu…
Art. 46. Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovinsi in istato d'arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facolta' a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio. La sospensione preventiva e' di massima disposta dal direttore. La sospensione preventiva dura, di regola, finche' sia cessata o risolta la causa che la motivo'. Pero' gli agenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo e a giudizio dell'azienda essere destinati temporaneamente, dietro loro domanda o consenso, finche' dura il relativo procedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti al proprio grado, conservando in tal caso lo stipendio o paga, sempre che l'agente non risulti tassativamente e scientemente colpevole. Alla famiglia dell'agente sospeso dallo stipendio o paga in via preventiva spetta un assegno alimentare corrispondente alla meta' dello stipendio o della paga per la durata della sospensione, comprese le indennita' fisse. La concessione dell'assegno alimentare e' facoltativa per l'azienda, in caso di arresto non dovuto a causa di servizio. Nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio, l'agente ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione, sempreche' sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perche' il fatto non costituisca reato.
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