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Regio decreto 148/1931

Art. 52 — Le punizioni per le mancanze di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1931/01/08/148/art/52parte di Regio decreto 148/1931
Art. 52. Le punizioni per le mancanze di cui all'art. 42 sono inflitte, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato, dal direttore o da chi ne esercita le funzioni.

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