Regio decreto 148/1931
Art. 27 — Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relative agli agenti in prova ed a quelli previsti nel preced…
Art. 27. Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relative agli agenti in prova ed a quelli previsti nel precedente articolo, l'azienda puo' far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili: a) per raggiungimento dei limiti di eta' di 55 anni per gli agenti addetti ai servizi attivi e di 60 anni per quelli addetti agli altri servizi, salvo il disposto dell'art. 12 del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148; b) per inabilita' al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui e' rivestito l'agente, quando non accetti altre mansioni, compatibili con le sue attitudini o condizioni, in posti disponibili; c) per palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio grado non imputabile a colpa dell'agente, quando questi non accetti il grado inferiore che gli puo' essere assegnato; d) per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile a colpa dell'agente nell'adempimento delle funzioni del proprio grado; e) quando gli agenti prosciolti od assolti da imputazioni previste dall'art. 45 n. 7 del presente regolamento, in seguito a verdetto negativo dei giurati, oppure con ordinanza o sentenza dell'autorita' giudiziaria per insufficienza di indizi, per non provata reita' o con altra formola equipollente, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio. Nei casi di cui alla lettera b), l'esonero e' disposto in seguito a giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 29: Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) l'esonero e' invece disposto sentito il parere del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, al quale spetta pure di fare le proposte circa il grado inferiore, che puo' essere assegnato nei casi di cui alla lettera c). Il parere del Consiglio di disciplina e' reso in seguito a rapporto dell'azienda e sentito personalmente l'agente interessato qualora questi ne faccia richiesta. Agli agenti esonerati a norma del presente articolo prima che abbiano maturato il diritto a pensione, e' corrisposta l'indennita' di buonuscita di cui al 5° e 6° comma del precedente articolo 26. Tale indennita' spetta parimenti, in caso di morte dell'agente, alle persone indicate agli articoli 15 e 16 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, qualora non abbiano diritto a pensione.
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