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Regio decreto 148/1931

Art. 28 — Le indennita' liquidate per i casi di inabilita' permanente in seguito ad infortunio sul lavoro, qualora l'ag…

ELI /it/regio-decreto/1931/01/08/148/art/28parte di Regio decreto 148/1931
Art. 28. Le indennita' liquidate per i casi di inabilita' permanente in seguito ad infortunio sul lavoro, qualora l'agente colpito da infortunio sia mantenuto in servizio, anche se destinato ad altra funzione, sono corrisposte secondo le norme seguenti in deroga alle disposizioni del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51. Se l'agente mantenuto in servizio continua a percepire uno stipendio o salario uguale a quello percepito prima dell'infortunio, l'indennita' deve essere versata, a suo favore, o alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale di previdenza regolarmente approvata cui l'agente sia inscritto e gli sara' corrisposta con relativi interessi all'atto dell'esonero dal servizio in aggiunta al normale trattamento di previdenza, in rendita o in capitale secondo le norme vigenti per l'ordinario trattamento di previdenza. Se l'agente mantenuto in servizio percepisce uno stipendio o salario in misura inferiore a quello percepito prima dell'infortunio, sull'indennita' liquidata viene prelevata la somma necessaria per corrispondere all'agente una rendita vitalizia equivalente alla effettiva riduzione di stipendio o di salario: detta somma deve essere versata alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali che provvedera' al pagamento della rendita predetta. L'eventuale rimanenza e' versata o alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma. Nei casi previsti dall'art. 15 del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, l'indennita' viene versata alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali secondo il disposto dello stesso articolo. Il sussidio mensile di cui al secondo comma dello stesso articolo e' pero' corrisposto solo nel caso di riduzione di stipendio o di salario, e solo fino a concorrenza dell'effettiva diminuzione. Scaduto il termine di due anni di cui al precitato articolo 15 l'assegnazione definitiva della indennita' viene effettuata secondo le norme del 2° e 3° comma del presente articolo. In caso di morte dell'agente prima dell'esonero dal servizio le indennita' o quote di indennita' accantonate a suo favore presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o presso la Cassa speciale, sono, con gli interessi, devolute secondo le norme dei rispettivi ordinamenti di previdenza e, in mancanza degli aventi diritto previsti dalle norme stesse, agli eredi testamentari o legittimi secondo le disposizioni del Codice civile. Con decisione insindacabile del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili) la indennita' o parte dell'indennita', su richiesta dell'agente ed ove sussistano giustificati motivi, puo' essere corrisposta in capitale. Dall'indennita' e' dedotto quanto sia stato eventualmente corrisposto all'agente, ai sensi e per gli effetti di legge, dopo il 90° giorno dall'infortunio.

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